Gentili Colleghi, Vi ricordo, qualora non vi foste già adeguati che la Legge n. 2 del 28.01.2009 obbliga tutti gli iscritti ad un albo professionale a dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata o PEC.

La legge n. 2 del 28.01.09 GU n. 22 del 28.01.09, riporta al capo 7: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.

La maggior parte degli iscritti  hanno adempiuto a tale obbligo scegliendo la PEC fornita gratuitamente dall’Ordine.

Tuttavia, si riscontra che molti colleghi ancora non si sono adeguati a tale obbligo.

Durante quest’anno tale strumento diventerà il canale prioritario di comunicazione con gli iscritti  per tutte le comunicazioni ufficiali con l’Ordine.

Questa è una delle procedure obbligatorie per legge, afferenti al processo di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, che servono a ridurre costi e procedure burocratico-amministrative sia per l’ Ordine che  per i professionisti.

Pertanto, invito tutti i colleghi ad utilizzarla e, e di dotarsene in tempi brevi, per facilitare non solo le funzioni dell’Ordine, ma anche le proprie competenze ed opportunità.

Per completezza di informazione è necessario ricordare che, una volta attivata la casella PEC, gli eventuali messaggi che verranno recapitati in quella casella, anche da parte dell’Ordine, saranno considerati legalmente ricevuti dal destinatario, anche se il messaggio non dovesse venir letto.
Infatti, al pari della lettera raccomandata, il recapito di un messaggio nella casella PEC equivale alla firma sulla ricevuta di ritorno. Per questo motivo si raccomanda, una volta effettuata l’attivazione, di tenere costantemente sotto controllo la casella PEC.

 Il servizio è gratuito perché i relativi costi saranno a carico dell’Ordine dalla data di attivazione.

Il Consiglio Direttivo dell’OMCeO di Avellino ha deciso di assumersi questo onere a vantaggio di tutti gli iscritti interessati al servizio, per facilitare l’introduzione di questa nuova opportunità di comunicazione con le ASL, le Pubbliche Amministrazioni e gli stessi colleghi.

In ogni caso, se nel frattempo il professionista avesse già provveduto autonomamente ad attivare una casella PEC con un altro gestore, non è necessario procedere all’attivazione anche della casella offerta dall’Ordine, perché è sufficiente possederne una, è comunque obbligo di legge il comunicare all’Ordine l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui si è in possesso.

Il Presidente

Francesco Sellitto

 

OBBLIGO PER L’ORDINE DI SOSPENDERE GLI ISCRITTI CHE NON HANNO COMUNICATO LA PEC

ATTENZIONE: questa comunicazione è rivolta ai soli iscritti che non hanno ancora comunicato la propria PEC all’Ordine. 

La FNOMCeO ricorda che è obbligo di legge la comunicazione del domicilio digitale (PEC) agli Ordini ( Comunicazione n.22) .

L’Ordine è obbligato a procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per il professionista che non regolarizza la propria posizione. Infatti il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato sulla GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24) ha introdotto sanzioni per il medico che non comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata al proprio Ordine professionale: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.Tale adempimento da parte degli OMCeO è strettamente obbligato in quanto  “… il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti …, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 -bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”

Ricordiamo che l’obbligo in capo ai professionisti iscritti agli Albi di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata è previsto da diversi anni dalla L. 2/2009, di conversione del D.L. 185/2008, che, per favorire un flusso informativo corretto tra professionisti ed enti pubblici e privati, già imponeva la comunicazione della PEC all’Ordine.